corniceMATERNITÀ E PATERNITÀ

Utile aiuto garantito dallo Stato Italiano a lavoratrici (o lavoratori) dipendenti è il congedo di maternità (o in sostituzione di paternità). Risulta essere un periodo di astenzione obbligatoria di 5 mesi con la quale si percepisce un’indennità economica in sostituzione della retribuzione corrispondente al 80% della retribuzione giornaliera (calcolato sull’ultima mensilità ricevuta). In caso di adozione potrà esser fruito dal giorno dell’ingresso del minore in Italia  o comprendere anche tutta la durata del viaggio nel paese d’origine del bambino.
Spetta a:

  • lavoratori dipendenti assicurati all’Inps (siano esse apprendiste, impiegate o dirigenti);
  • disoccupate o sospese nel caso la maternità inizi entro 60 giorni dallultimo giorno di lavoro o anche successivamente i 60 giorni nel caso ci si trovi in condizioni di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione;
  • lavoratrici agricole a tempo indetreminato o determinato che risultino aventi la qualifica di bracciante per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (art. 63 T.U.);
  • lavoratrici adette ai servizia domestici e familiari con (art. 62 T.U.);
  • lavoratori a domicilio ( art. 61 T.U.);
  • lavoratori LSU e APU (art. 65 T.U.);
  • Non spetta ai Dipendenti Pubblici i quali percepiranno la maternità direttamente dall’ amministrazione per la quale dipendono.

Si fà inoltre presente che su decisione del dipendente è prevista anche la possibiltà di richiedere un congedo non retribuito nè indennizato per i periodi di permanenza all’estero.
In caso di ricovero del minore adottato in una struttura ospedaliera è possibile sospendere il congedo di maternità, subordinatamente alla ripresa dell’attività lavorativa.
In alternativa alla madre il congedo può essere reso dal padre, congedo di paternità, in caso di:

  • morte o grave infermità della madre;
  • abbandono del figlio da parte della madre;
  • affidamento esclusivo del figlio al padre;
  • rinuncia totale o parziale della madre lavoratrice al congedo di maternità alla stessa spettante in caso di adozione o afidamento di minori.

Astensione del padre lavoratore: per le aozioni avvenute nel 2016 (come per le nascite) il padre lavoratore ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di due giornoi anche non consecutivi con relativa indennità retributiva al 100%.
Per la modalità di richiesta di maternità le modalità sono le seguenti:
WEB: www.inps.it – servizi on line (è necessario avere il pin dispositivo per poter accedere al portale)
Conctact center n. 803164 gratuito da rete fissa o n. 06 164164 a pagamento da rete mobile patronati la domanda telematica và inoltrataprima dell’inizio del congedo di maternità e comunque non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità.
Per i lavoratori di Pubbliche Amministrazioni è necessario informarsi presso il proprio responsabile inquanto veine tutto gestito direttamente dall’Amministrazione Pubblica e non attraverso la suddetta domanda presso l’INPS.
Per informazioni più dettagliate si consiglia di visitare il sito www.inps.it

fonte rivisitata: www.inps.it